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Il comma 4 contiene previsioni di eccezionale gravità. Leggiamolo punto per punto:

Il titolare del dominio è l'unico responsabile dei contenuti dei siti consultabili attraverso lo stesso.
Errore di principio:
il titolare del dominio può non essere l'autore dei contenuti, o questi possono essere immessi al di fuori delle sue possibilità di controllo immediato.
Quindi può non essere "l'unico" responsabile.
Si deve tener presente che il provvedimento in discussione riguarda solo i domini di secondo livello (cioè secondo.it o secondo.com e via elencando), che sono quelli soggetti a registrazione), mentre i domini di livello inferiore (per esempio terzo.secondo.it) sono assegnati con procedura interna dal titolare del secondo. Secondo la lettera di questa disposizione, tin.it sarebbe "l'unico responsabile" dei contenuti degli innumerevoli siti tizio.tin.it, caio.tin.it eccetera. Ma non basta:

I soggetti che svolgono i servizi di provider e di mantainer, ed ogni altro per semplicemente consentire l'accesso alla rete Internet o ad altre reti telematiche, rispondono in solido con il titolare del dominio nel solo caso in cui sia derivata per fatto doloso o colposo loro imputabile l'impossibilità o la grave difficoltà di individuare o identificare il medesimo o lo spazio su cui il sito è collocato.

Errore tecnico:
superando il ribrezzo causato dal massacro della lingua italiana, vediamo che si prevede la responsabilità di chi "consente l'accesso alla rete" (cioè anche il fornitore di accesso e "ogni altro", compreso quindi il gestore della rete telefonica).
Ma, precisa la norma, solo nel caso in cui sia derivata per fatto doloso o colposo loro imputabile l'impossibilità o la grave difficoltà di individuare o identificare il medesimo o lo spazio su cui il sito è collocato.
Detto più semplicemente, questa disposizione obbligherebbe il provider, il mantainer e "ogni altro" a identificare il titolare del dominio o lo spazio (si intende il server?) nel quale sia presente il contenuto incriminato.
L'identificazione "protetta" di chi immette i contenuti è l'unica misura ragionevole che possa essere posta a carico del fornitore di hosting per risalire all'autore di un contenuto illecito.
Ma da qui a prevedere la responsabilità di qualsiasi soggetto cha faccia parte della "catena dell'accesso", è inconcepibile. E ancora:

In tale caso, ove il contenuto del sito costituisca reato ovvero il mezzo per la sua commissione, la responsabilità, fatte salve le norme riguardanti il concorso nel reato, si estende ai soggetti di cui sopra, ma la pena è diminuita fino ad un terzo.

Errore giuridico: se si vuole imporre al fornitore di hosting o al mantainer un onere di controllo dell'identità dell'autore dei contenuti, si può configurare per legge una responsabilità per omesso controllo (a parte il fatto che è praticamente impossibile registrare un dominio o stipulare un contratto di hosting senza conoscere l'identità del titolare).
Le norme del codice penale sul concorso nel reato sono più che sufficienti a sanzionare i casi in cui il fornitore del servizio concorra effettivamente alla commissione dell'illecito, ma stabilire una responsabilità (civile, penale e amministrativa, in mancanza di una precisazione) anche per fatto colposo appare decisamente eccessivo.
Sono in gioco principi fondamentali del diritto, come la tipicità dell'illecito e la tassatività della norma penale, oltre all'individuazione dell'elemento soggettivo del reato.

Torneremo su questi delicatissimi punti in un prossimo articolo, ma ora non possiamo ignorare un altro aspetto: queste disposizioni sembrano scritte apposta per introdurre una responsabilità oggettiva dei provider, anche sul piano penale, aggirando le disposizioni della direttiva 2000/31/CEE, che agli articoli 12, 13 e 14 pone limiti precisi (anche se con una formulazione "pericolosa") sulla responsabilità per i contenuti.
Inoltre all'articolo 15, la direttiva esclude che si possano porre obblighi generali di controllo dei contenuti in capo agli stessi provider, ma il DDL ottiene gli stessi risultati con un confuso obbligo di identificazione del titolare del dominio o dello "spazio" ove sono collocati i contenuti stessi.

In conclusione, queste norme possono avere come unico effetto la fine dei servizi di hosting, la chiusura di tutti gli spazi di discussione, il trasferimento all'estero dei servizi di registrazione dei domini ".it", in sostanza la morte dell'internet in Italia.
Fra l'altro non si deve dimenticare che la legittimazione effettiva di un registrar spetta esclusivamente alla ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), che potrebbe scegliere soggetti diversi da quelli indicati dalla burocrazia italiana.

E' naturale chiedersi se tutto questo derivi da pura incapacità di legiferare o da un disegno preordinato, volto a mettere sotto stretto controllo la Rete (nei limiti in cui può farlo un singolo Stato).
La risposta a questa domanda potrebbe venire dalla lettura dell'articolo 2 del provvedimento, che istituisce la "Commissione Nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti telematiche".
Esaminare punto per punto queste disposizioni è un esercizio inutile, perché bastano poche annotazioni:

1. L'obiettivo del DDL doveva essere quello di dettare le (poche e semplici) norme utili per evitare abusi nella registrazione dei nomi sotto il dominio ".it" (dimenticando che sta per nascere il ".eu").
Quindi si doveva assegnare a un organismo "tecnico" (Ministero delle comunicazioni o Autorità per le garanzie) la sorveglianza sul settore.
Invece sono state introdotte pesanti disposizioni sui contenuti ed è stata costituita una commissione presso un organismo politico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Questa commissione ha compiti che vanno ben oltre le regole sulla registrazione dei domini.
Infatti deve anche attuare iniziative per dare luogo alla più ampia diffusione dell'utenza di Internet o di altre reti telematiche (quali?); mantenere in contatti internazionali per la definizione dei protocolli e delle regole comuni di funzionamento di Internet (compito da affidare, invece, a un organismo tecnico); attuare direttamente, ovvero promuovere l'attuazione da parte di altri enti o istituzioni private o pubbliche, anche attraverso intese a carattere internazionale, di quanto necessario per garantire la sicurezza della rete e del trattamento dei dati personali che ha luogo nella stessa o mediante la stessa.

3. Se si aggiunge la previsione (per altri versi apprezzabile) dello smantellamento di altre strutture che operano presso la Presidenza del Consiglio, si delinea un quadro sinistro.
Un solo organismo governativo che decide su tutti gli aspetti dell'uso e dello sviluppo della Rete, dall'individuazione dei registrar all'accreditamento dei mantainer, dalle regole di naming alla sicurezza della rete e dei dati personali, dalle azioni promozionali in proprio o attraverso terzi alla definizione dei protocolli, significa di fatto il commissariamento dell'internet da parte del Governo.

Dunque il progetto deve essere fermato.
Non importa se esso sia frutto di un delirio normativo, di una serie di colpevoli "distrazioni" o di un disegno premeditato.
Le associazioni degli operatori, gli stessi singoli operatori, tutti gli utenti italiani della Rete dicano chiaro e forte che questo testo è inaccettabile.
"Giù le mani dall'internet" deve essere il motivo conduttore di tutte le possibili iniziative per bloccare il disegno di legge.

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