Diritti Animali e Giurisprudenza
La proposta di legge costituzionale per il riconoscimento dei diritti degli
animali
Anno di pubblicazione: 2001 - © da www.vita.it
Approfondimenti: http://www.infolav.org/
La proposta della Lav
"Anche le specie animali non umane hanno pari diritto alla vita e ad
un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche. Lo
Stato riconosce tutti gli animali come soggetti di diritto. Promuove e
sviluppa servizi ed iniziative volte al rispetto degli animali, alla
tutela della loro dignità e punisce ogni attentato alla loro
esistenza". In un unico articolo, ecco la proposta di legge
costituzionale per il riconoscimento dei diritti degli animali da inserire
nella Costituzione italiana, presentata due anni fa dalla LAV ed in attesa
di discussione in Parlamento.
La lotta per i diritti degli animali in Europa
Il vertice dei Capi di Governo dell'Unione Europea svoltosi ad Amsterdam
nel giugno del 1997, invece, ha bocciato la proposta delle associazioni
animaliste, ripresa più volte con voto a stragrande maggioranza dal
Parlamento di Strasburgo con il supporto attivo di Germania, Austria e
Svezia in particolare, per cambiare con un emendamento nel Trattato di
Roma lo status degli animali da "prodotti agricoli" ad
"esseri senzienti". La generica "Dichiarazione sulla
protezione degli animali" già approvata a Maastricht nel 1991 si è
trasformata in un timido anzi pericoloso "Protocollo sul benessere
degli animali": il termine "esseri senzienti" è citato
solo nella premessa (e ciò purtroppo non equivale ad una vittoria) mentre
il contenuto spiega solo che "la Comunità e gli Stati membri tengono
pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali pur
sempre nel rispetto delle disposizioni legislative o amministrative e
delle consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda in particolare i
riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale".
Spagna (corrida) con Grecia, Portogallo e Belgio hanno così ottenuto un
risultato che per quanto riguarda il nostro Paese - se applicato alla
lettera - ci farebbe fare un salto indietro di almeno sei anni (1993,
approvazione del nuovo articolo 727 del Codice Penale sul maltrattamento
degli animali) in fatto di feste, sagre, ecc. Questo in un quadro in cui
gli animali nel contenuto vero e proprio, ovvero il Trattato in quanto
tale, rimangono "cose", "prodotti agricoli", secondo
il nuovo articolo 32 (ex articolo 38) e secondo il relativo allegato I che
menziona esplicitamente fra i prodotti "animali vivi"...
"pesci, crostacei"...
La situazione giuridica in Italia
Sebbene la strada per l'affermazione e la tutela dei diritti degli animali
sia ancora lunga, negli ultimi anni in Italia sono stati compiuti passi
decisivi dal punto di vista giuridico. Mentre l'originaria formulazione
dell'articolo 727 del codice penale sul maltrattamento di animali, poi
sostituito dall'art.1 della legge 473/93, si fondava sul sentimento di
pietà verso gli animali al fine di promuovere "un'educazione
civile" che non manifestasse insensibilità all'altrui dolore, un
reato quindi contro "la morale", è stata la giurisprudenza di
merito ad affermare per la prima volta la necessità di una più ampia
tutela nell'interpretazione dell'art.727, con una sentenza della Pretura
di Amelia del 1987 in cui si afferma il concetto di maltrattamento-dolore,
poi accolto dalla Cassazione: in poche parole il maltrattamento di animali
può essere definito come violazione delle leggi naturali o biologiche,
fisiche e psichiche di cui l'animale è portatore; finalmente si
interviene sul maltrattamento in quanto tale e non sull'eventuale ribrezzo
destato nell'eventuale umano sensibile presente al fatto, come prevedeva
il vecchio testo del 1931.
Nel 1990 sono arrivate poi due importanti sentenze della Cassazione: la
prima (14 marzo 1990) ha affermato che il reato di maltrattamento è
integrato non solo da comportamenti che offendono il comune sentimento di
pietà verso gli animali, ma anche da comportamenti che "incidono,
senza giustificazione, sulla sensibilità dell'animale producendo
dolore", quindi le utilità morali e materiali che gli animali
arrecano all'uomo devono comunque rispettare le "leggi naturali e
biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale, nella sua
specificità è portatore". Pochi giorni dopo, un'altra sentenza
della Cassazione (aprile 1990) sanciva il diritto dell'animale in quanto
tale a non subire sofferenze ingiustificate, mentre nel novembre 1993,
alla vigilia della nuova formulazione dell'art.727, la Cassazione
precisava che se per necessità deve essere data la morte ad un animale,
il mezzo da usare deve essere scelto tra quelli più idonei ad evitare
inutili sofferenze.
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