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Diritti Animali e Giurisprudenza

La proposta di legge costituzionale per il riconoscimento dei diritti degli animali

Anno di pubblicazione: 2001 - © da www.vita.it
Approfondimenti: http://www.infolav.org/

La proposta della Lav
"Anche le specie animali non umane hanno pari diritto alla vita e ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche. Lo Stato riconosce tutti gli animali come soggetti di diritto. Promuove e sviluppa servizi ed iniziative volte al rispetto degli animali, alla tutela della loro dignità e punisce ogni attentato alla loro esistenza". In un unico articolo, ecco la proposta di legge costituzionale per il riconoscimento dei diritti degli animali da inserire nella Costituzione italiana, presentata due anni fa dalla LAV ed in attesa di discussione in Parlamento.

La lotta per i diritti degli animali in Europa
Il vertice dei Capi di Governo dell'Unione Europea svoltosi ad Amsterdam nel giugno del 1997, invece, ha bocciato la proposta delle associazioni animaliste, ripresa più volte con voto a stragrande maggioranza dal Parlamento di Strasburgo con il supporto attivo di Germania, Austria e Svezia in particolare, per cambiare con un emendamento nel Trattato di Roma lo status degli animali da "prodotti agricoli" ad "esseri senzienti". La generica "Dichiarazione sulla protezione degli animali" già approvata a Maastricht nel 1991 si è trasformata in un timido anzi pericoloso "Protocollo sul benessere degli animali": il termine "esseri senzienti" è citato solo nella premessa (e ciò purtroppo non equivale ad una vittoria) mentre il contenuto spiega solo che "la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali pur sempre nel rispetto delle disposizioni legislative o amministrative e delle consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda in particolare i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale". Spagna (corrida) con Grecia, Portogallo e Belgio hanno così ottenuto un risultato che per quanto riguarda il nostro Paese - se applicato alla lettera - ci farebbe fare un salto indietro di almeno sei anni (1993, approvazione del nuovo articolo 727 del Codice Penale sul maltrattamento degli animali) in fatto di feste, sagre, ecc. Questo in un quadro in cui gli animali nel contenuto vero e proprio, ovvero il Trattato in quanto tale, rimangono "cose", "prodotti agricoli", secondo il nuovo articolo 32 (ex articolo 38) e secondo il relativo allegato I che menziona esplicitamente fra i prodotti "animali vivi"... "pesci, crostacei"...

La situazione giuridica in Italia
Sebbene la strada per l'affermazione e la tutela dei diritti degli animali sia ancora lunga, negli ultimi anni in Italia sono stati compiuti passi decisivi dal punto di vista giuridico. Mentre l'originaria formulazione dell'articolo 727 del codice penale sul maltrattamento di animali, poi sostituito dall'art.1 della legge 473/93, si fondava sul sentimento di pietà verso gli animali al fine di promuovere "un'educazione civile" che non manifestasse insensibilità all'altrui dolore, un reato quindi contro "la morale", è stata la giurisprudenza di merito ad affermare per la prima volta la necessità di una più ampia tutela nell'interpretazione dell'art.727, con una sentenza della Pretura di Amelia del 1987 in cui si afferma il concetto di maltrattamento-dolore, poi accolto dalla Cassazione: in poche parole il maltrattamento di animali può essere definito come violazione delle leggi naturali o biologiche, fisiche e psichiche di cui l'animale è portatore; finalmente si interviene sul maltrattamento in quanto tale e non sull'eventuale ribrezzo destato nell'eventuale umano sensibile presente al fatto, come prevedeva il vecchio testo del 1931.
Nel 1990 sono arrivate poi due importanti sentenze della Cassazione: la prima (14 marzo 1990) ha affermato che il reato di maltrattamento è integrato non solo da comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà verso gli animali, ma anche da comportamenti che "incidono, senza giustificazione, sulla sensibilità dell'animale producendo dolore", quindi le utilità morali e materiali che gli animali arrecano all'uomo devono comunque rispettare le "leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale, nella sua specificità è portatore". Pochi giorni dopo, un'altra sentenza della Cassazione (aprile 1990) sanciva il diritto dell'animale in quanto tale a non subire sofferenze ingiustificate, mentre nel novembre 1993, alla vigilia della nuova formulazione dell'art.727, la Cassazione precisava che se per necessità deve essere data la morte ad un animale, il mezzo da usare deve essere scelto tra quelli più idonei ad evitare inutili sofferenze.

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