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Nel nuovo testo dell'art.727 c.p. c'è chi vi ha visto "l'embrione di una generalizzata estensione all'animale della soggettività giuridica" (V. Pocar, Gli animali come soggetti di diritti) fino al riconoscimento di una soggettività giuridica piena, unica e distinta da quella dell'uomo nel Codice Penale (A. Valastro, Il maltrattamento di animali). Ma serve a ben poco il riconoscimento formale di diritti agli animali se poi questi restano lettera morta: la "Dichiarazione universale dei diritti dell'animale" proclamata dall'UNESCO nel 1978, ad esempio, è rimasta un documento solamente ideologico e programmatico. Molto più utile sarebbe riconoscere poteri di controllo e di veto alle associazioni che quotidianamente si occupano di tutela degli animali, come nel campo della vivisezione o del randagismo oppure prevedendo di destinare loro una quota di prelievo fiscale (S. Castignone, Nuovi diritti e nuovi soggetti).

Il maltrattamento a scopi venatori e l'allevamento
Un altro passo in avanti è compiuto dalla Cassazione nel 1996 (sentenza 8 novembre '96) stabilendo che è maltrattamento, oltre che violazione della legge sulla caccia (157/92) per uccellagione, il prelievo di uova, nidi ed uccelli appena nati: una sentenza che riconosce l'animale come essere vivente inserito nel suo ambiente, staccarlo dal quale comporta sofferenze fisiche e psichiche.Con la sentenza 9556 del settembre 1998 la Corte di Cassazione ha stabilito invece che i proprietari di animali domestici devono prendersi cura dei loro animali in "maniera continua" offrendo loro "una assistenza opportuna", in mancanza di queste attenzioni si incorre nel reato di maltrattamento: una sentenza che riconosce di fatto alle specie animali il diritto alla vita e ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
L'anno scorso (settembre 1999) la Cassazione ha messo fuori legge alcune pratiche venatorie, pur consentite dalla Legge sulla caccia, perché configurano il reato di maltrattamento di animali: nel caso affrontato un cacciatore si serviva legalmente di un uccello come esca per cacciarne altri, imbracato nel corpo ma libero nelle ali, ma la Corte ha stabilito che è una sevizia "dare all'uccello la sensazione di potere liberamente volare per costringerlo immediatamente ad arrestare il movimento facendogli ripetere ossessivamente questa operazione". Dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art.727 c.p., la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato tre settori di concreta applicazione del reato di maltrattamento di animali: innanzitutto la pratica del tiro a volo su animali vivi, abolita dalla legge sulla caccia 157/92; un secondo settore riguarda le attività di caccia e pesca condotte in violazione delle relative norme; altro settore nel quale si può ravvisare ipotesi di concorso in maltrattamento di animali è il loro utilizzo in esperimenti in violazione delle relative norme del decreto legislativo 116/92. La giurisprudenza della Cassazione, inoltre, ha confermato in questi anni l'orientamento a configurare il reato di maltrattamento nel campo dell'allevamento di animali (es. allevamento di vitelli in batteria, al buio e in ambienti così stretti da impedire i movimenti, Cassazione 6.7.1966, 9.5.1967, 7.6.1967, 22.2.1968). "Dovrebbero quindi essere perseguite a norma dell'art.727 c.p. le pratiche di cattura cruente, l'immobilizzazione o eccessiva restrizione dell'animale, l'uccisione con metodi particolarmente dolorosi (si pensi ai modi di soppressione dell'animale, vergognosamente crudeli e davvero strazianti, in uso negli allevamenti di animai da pelliccia e finalizzati allo scopo di mantenere intatta la pelle dell'animale stesso)" (M. Valieri, Materiali per una nuova storia della cultura giuridica, giugno 1999, Il nuovo testo dell'art.727 del Codice Penale).

Il "maltrattamento genetico"
Una nuova ampia area di operatività della norma potrebbe essere quella delle manipolazioni genetiche, pratiche che possono comportare per gli animali strazio e sevizie o fatiche insopportabili. "La categoria di 'maltrattamento genetico' sembra potersi delineare soprattutto in relazione a tre ordini di attività. In primo luogo la selezione del caratteri: l'intervento genetico altera tale selezione e abbina risultati qualitativi e quantitativi, producendo negli allevamenti intensivi animali che presentano caratteri alterati e/o accentuati in modo abnorme, per soddisfare esigenze industrali. In secondo luogo va osservato che la manipolazione genetica consente di creare veri e propri animali-modello, afflitti fin dalla nascita da gravi patologie, per sperimentare terapie mediche: l'essere vivente degrada a puro composto chimico oggetto di esperimento. Nell'incertezza scientifica e nel silenzio giurisprudenziale che ancora circondano queste pratiche, mi pare condivisibile l'assunto dottrinale che le considera lecite entro limiti ristretti e precisamente se: a) sono compiute per fini esclusivamente medici; b) vi è assoluta necessità di esse (nella consapevolezza della vischiosità ed indeterminatezza linguistica di simili clausole generali); c) non esistono alternetive scientificamente valide alla sperimentazione su animali vivi. Un terzo settore, infine, nel quale l'ingegneria genetica ha ottenuto risultati portentosi quanto inquietanti è quello della domesticazione: vengono selezionate vere e proprie razze da laboratorio di animali domestici con le più variegate caratteristiche (...), allevati ancora una volta nel quadro di redditizie attività commerciali.
Non vie è dubbio che nel caso di manipolazioni genetiche determinate da così futili motivi, siano integrati gli estremi del reato ex.727 c.p. con l'aggravante ex art.62 n.1 c.p. ("l'avere agito per motivi abietti o futili")". (M. Valieri, Materiali per una nuova storia della cultura giuridica, giugno 1999, Il nuovo testo dell'art.727 del Codice Penale).

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