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Nel nuovo testo dell'art.727 c.p. c'è chi
vi ha visto "l'embrione di una
generalizzata estensione all'animale
della soggettività giuridica" (V. Pocar,
Gli animali come soggetti di diritti)
fino al riconoscimento di una
soggettività giuridica piena, unica e
distinta da quella dell'uomo nel Codice
Penale (A. Valastro, Il maltrattamento di
animali). Ma serve a ben poco il
riconoscimento formale di diritti agli
animali se poi questi restano lettera
morta: la "Dichiarazione universale dei
diritti dell'animale" proclamata
dall'UNESCO nel 1978, ad esempio, è
rimasta un documento solamente ideologico
e programmatico. Molto più utile sarebbe
riconoscere poteri di controllo e di veto
alle associazioni che quotidianamente si
occupano di tutela degli animali, come
nel campo della vivisezione o del
randagismo oppure prevedendo di destinare
loro una quota di prelievo fiscale (S.
Castignone, Nuovi diritti e nuovi
soggetti).
Il maltrattamento a scopi venatori e
l'allevamento
Un altro passo in avanti è compiuto dalla
Cassazione nel 1996 (sentenza 8 novembre
'96) stabilendo che è maltrattamento,
oltre che violazione della legge sulla
caccia (157/92) per uccellagione, il
prelievo di uova, nidi ed uccelli appena
nati: una sentenza che riconosce
l'animale come essere vivente inserito
nel suo ambiente, staccarlo dal quale
comporta sofferenze fisiche e
psichiche.Con la sentenza 9556 del
settembre 1998 la Corte di Cassazione ha
stabilito invece che i proprietari di
animali domestici devono prendersi cura
dei loro animali in "maniera continua"
offrendo loro "una assistenza opportuna",
in mancanza di queste attenzioni si
incorre nel reato di maltrattamento: una
sentenza che riconosce di fatto alle
specie animali il diritto alla vita e ad
un'esistenza compatibile con le proprie
caratteristiche biologiche.
L'anno scorso (settembre 1999) la
Cassazione ha messo fuori legge alcune
pratiche venatorie, pur consentite dalla
Legge sulla caccia, perché configurano il
reato di maltrattamento di animali: nel
caso affrontato un cacciatore si serviva
legalmente di un uccello come esca per
cacciarne altri, imbracato nel corpo ma
libero nelle ali, ma la Corte ha
stabilito che è una sevizia "dare
all'uccello la sensazione di potere
liberamente volare per costringerlo
immediatamente ad arrestare il movimento
facendogli ripetere ossessivamente questa
operazione". Dopo l'entrata in vigore del
nuovo testo dell'art.727 c.p., la
dottrina e la giurisprudenza hanno
individuato tre settori di concreta
applicazione del reato di maltrattamento
di animali: innanzitutto la pratica del
tiro a volo su animali vivi, abolita
dalla legge sulla caccia 157/92; un
secondo settore riguarda le attività di
caccia e pesca condotte in violazione
delle relative norme; altro settore nel
quale si può ravvisare ipotesi di
concorso in maltrattamento di animali è
il loro utilizzo in esperimenti in
violazione delle relative norme del
decreto legislativo 116/92. La
giurisprudenza della Cassazione, inoltre,
ha confermato in questi anni
l'orientamento a configurare il reato di
maltrattamento nel campo dell'allevamento
di animali (es. allevamento di vitelli in
batteria, al buio e in ambienti così
stretti da impedire i movimenti,
Cassazione 6.7.1966, 9.5.1967, 7.6.1967,
22.2.1968). "Dovrebbero quindi essere
perseguite a norma dell'art.727 c.p. le
pratiche di cattura cruente,
l'immobilizzazione o eccessiva
restrizione dell'animale, l'uccisione con
metodi particolarmente dolorosi (si pensi
ai modi di soppressione dell'animale,
vergognosamente crudeli e davvero
strazianti, in uso negli allevamenti di
animai da pelliccia e finalizzati allo
scopo di mantenere intatta la pelle
dell'animale stesso)" (M. Valieri,
Materiali per una nuova storia della
cultura giuridica, giugno 1999, Il nuovo
testo dell'art.727 del Codice Penale).
Il "maltrattamento genetico"
Una nuova ampia area di operatività della
norma potrebbe essere quella delle
manipolazioni genetiche, pratiche che
possono comportare per gli animali
strazio e sevizie o fatiche
insopportabili. "La categoria di
'maltrattamento genetico' sembra potersi
delineare soprattutto in relazione a tre
ordini di attività. In primo luogo la
selezione del caratteri: l'intervento
genetico altera tale selezione e abbina
risultati qualitativi e quantitativi,
producendo negli allevamenti intensivi
animali che presentano caratteri alterati
e/o accentuati in modo abnorme, per
soddisfare esigenze industrali. In
secondo luogo va osservato che la
manipolazione genetica consente di creare
veri e propri animali-modello, afflitti
fin dalla nascita da gravi patologie, per
sperimentare terapie mediche: l'essere
vivente degrada a puro composto chimico
oggetto di esperimento. Nell'incertezza
scientifica e nel silenzio
giurisprudenziale che ancora circondano
queste pratiche, mi pare condivisibile
l'assunto dottrinale che le considera
lecite entro limiti ristretti e
precisamente se: a) sono compiute per
fini esclusivamente medici; b) vi è
assoluta necessità di esse (nella
consapevolezza della vischiosità ed
indeterminatezza linguistica di simili
clausole generali); c) non esistono
alternetive scientificamente valide alla
sperimentazione su animali vivi. Un terzo
settore, infine, nel quale l'ingegneria
genetica ha ottenuto risultati portentosi
quanto inquietanti è quello della
domesticazione: vengono selezionate vere
e proprie razze da laboratorio di animali
domestici con le più variegate
caratteristiche (...), allevati ancora
una volta nel quadro di redditizie
attività commerciali.
Non vie è dubbio che nel caso di
manipolazioni genetiche determinate da
così futili motivi, siano integrati gli
estremi del reato ex.727 c.p. con
l'aggravante ex art.62 n.1 c.p. ("l'avere
agito per motivi abietti o futili")". (M.
Valieri, Materiali per una nuova storia
della cultura giuridica, giugno 1999, Il
nuovo testo dell'art.727 del Codice
Penale).
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